RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Versamento unico o rateale al 16 settembre 2020

 

Il decreto "Liquidità" prima e il decreto "Cura Italia" dopo, avevano posticipato al 30 giugno, la scadenza di versamento per Iva, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e premi Inail che scadevano tra aprile e maggio, in presenza di determinate riduzione di fatturato. Il decreto "Rilancio" ha definitivamente differito il termine di versamento al 16 settembre 2020.

 

Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o mediante rateazione: del 50% dell’importo sospeso o in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in alternativa, in un massimo di 4 rate, di cui la prima entro il 16 settembre 2020 e l’ultima il 16 dicembre 2020; il versamento del restante 50% in un massimo di 24 rate di pari importo, di cui la prima entro il 16 gennaio 2021 e l’ultima il 16 dicembre 2022!

 

Versamenti del 16 settembre 2020

Gli artt. 126 e 127 del decreto Rilancio hanno unificato la scadenza di numerosi versamenti, alla data del 16 settembre 2020, consentendo la possibilità:

- di provvedere al versamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;

- di eseguire il versamento frazionamento in 4 rate mensili, di pari importo, di cui la prima dovuta entro il 16 settembre 2020 e l’ultima il 16 dicembre 2020.

Su tale norma si è innestata la novità del decreto Agosto (art. 97 del D.L. 104/2020), che dispone in merito ad una ulteriore possibilità di rateizzazione dei versamenti sospesi. Si prevede, infatti, che i versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

- il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 e l’ultima il 16 dicembre 2022.

Di fatto, le due disposizioni (decreto Rilancio e decreto Agosto) sono tra loro alternative, consentendo al contribuente la possibilità di effettuare una scelta:

 

 

Scadenze interessate dal versamento al 16 settembre

Le scadenze interessate sono riferite alle seguenti situazioni:

a) versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019;

b) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);

c) versamenti a titolo di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili;

d) versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti da imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo 2019;

e) versamenti a titolo di Iva, ritenute su reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019;

f) versamenti a titolo di ritenute sul reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti dagli enti non commerciali, da quelli del terzo settore e dagli enti religiosi civilisticamente riconosciuti e che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime di impresa.

Ovviamente la scelta di differire il versamento è stata una facoltà e non un obbligo.

 

Versamento del saldo IVA 2019

Con riferimento ai soggetti passivi tenuti al pagamento del saldo Iva 2019, derivante dalla dichiarazione annuale presentata entro il 30 giugno u.s. è da citare anche l’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi, disposta dal decreto Agosto.

La circolare 25/E/2020, nel commentare le disposizioni di tale provvedimento, ha chiarito che il contribuente che ha versato la prima rata Iva a marzo, pur avendo diritto alla sospensione dei versamenti disposta a causa dell’emergenza Covid-19, poteva comunque scegliere di fruire della proroga per i pagamenti in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.

Di conseguenza, in base al decreto Agosto, i versamenti sospesi del saldo Iva possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:

-         per intero entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dalla predetta data;

-         per il 50% in un’unica soluzione o in 4 rate dal 16 settembre e rateizzare il restante 50% (massimo 24 rate mensili) a partire dal 16 gennaio 2021.

Allo stesso modo, invece, il soggetto passivo escluso dalla sospensione di marzo e che ha quindi versato la prima rata, ma che poi è rientrato nella sospensione di aprile e maggio 2020, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, rinviando al 16 settembre le sole rate sospese di aprile e maggio. In alternativa potrà procedere al versamento secondo le agevolazioni previste dal decreto Agosto.

 

Versamento dei contributi Inps

L’Inps con il messaggio n. 2871 del 20.7.2020 ha fornito le modalità operative per l’effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in unica soluzione o mediante rateizzazione in 4 rate (dal 16/09 al 16/12/2020), come previsto dal D.L. n. 34/2020, con particolare riferimento agli artigiani e commercianti/committenti iscritti alla Gestione separata Inps, mentre per l’ulteriore rateazione in 24 rate (a decorrere dal 16/01/2021), l’Istituto fornirà prossimamente ulteriori chiarimenti al fine del versamento del restante 50%.

Relativamente agli artigiani e commercianti che non hanno eseguito il versamento del 18.5.2020 (prima rata contributivi IVS fissi 2020) avendone i requisiti per il differimento (riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019), occorre presentare un’apposita domanda, che vale come richiesta di rateazione, nella quale va indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS e per la quale dovrà essere verificata la presenza dei suddetti requisiti (diminuzione del fatturato / corrispettivi), la condizione che dà diritto alla sospensione e la modalità di ripresa dei versamenti sospesi (unica soluzione / forma rateale), utilizzando la procedura disponibile sul sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

Anche i soggetti che intendono effettuare il versamento in unica soluzione, utilizzando il mod. F24 originariamente predisposto e messo a disposizione a maggio dall’Inps, sono comunque tenuti a presentare la domanda di sospensione indicando il codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione di competenza.

Anche i committenti iscritti alla Gestione separata INPS che intendono versare i contributi dovuti in forma rateale (massimo 4 rate - D.L. n. 34/2020), devono presentare un’apposita domanda nella quale indicare nella sezione “Gestione separata committenti” i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza, il periodo / periodi interessati, i contributi dovuti, il numero delle rate e l’importo totale da rateizzare.

 

Versamenti relativi ad avvisi bonari, accertamenti con adesione, conciliazioni e mediazioni

L’art. 144 del decreto Rilancio ha previsto la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito della notifica dei c.d. “avvisi bonari” (controlli automatici e controlli formali delle dichiarazioni - artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972), nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

In alternativa al pagamento in unica soluzione è consentito di effettuare i versamenti delle somme dovute anche in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze: 16 settembre; 16 ottobre; 16 novembre; 16 dicembre 2020.

La proroga interessa anche i pagamenti rateali, scaduti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e riferiti ad atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, per le rate trimestrali che scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata. Pertanto, nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. In definitiva, tutto il piano di rateazione sarà pertanto costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata.

Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, le quali mantengono la loro scadenza originaria.

 

Sospensione versamenti per cartelle di pagamento e avvisi bonari

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 154 del decreto Rilancio aveva disposto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, notificati con le cartelle esattoriali, al 31 agosto 2020, data poi posticipata al 15 ottobre 2020 dal decreto Agosto (art. 99, co. 1 del D.L. 104/2020), con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.

Lo stesso articolo dispone anche che per i piani di dilazione (c.d. rateazioni delle cartelle esattoriali) in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli derivanti da provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 (ora 15 ottobre 2020), la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’Agente della Riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, anziché di 5.

Per quanto attiene la rottamazione delle cartelle esattoriali e il saldo e stralcio, si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. A tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

 

 

02/09/2020

 

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